Assicurazione opere di costruzione Svizzera 2026: costi, rischi, delimitazione

Un'assicurazione opere di costruzione costa nell'edilizia sopra terra, come regola empirica, circa il 2 ‰ dell'importo di costruzione – per un progetto da 800'000 CHF dunque circa CHF 1'600, una tantum per l'intera durata dei lavori. È un'assicurazione cose all-risk sull'opera in costruzione di propria proprietà e copre i danni materiali improvvisi e imprevisti dalla posa della prima pietra al collaudo. La polizza privata non è prescritta per legge; l'assicurazione per la durata dei lavori cantonale è obbligatoria nei 19 cantoni a monopolio a partire da un determinato importo di costruzione – a Berna a partire da CHF 25'000.

Quanto costa un'assicurazione opere di costruzione nel 2026?

Regola empirica: circa il 2 ‰ dell'importo di costruzione nell'edilizia sopra terra, il 3–7 ‰ nel genio civile a causa del rischio più elevato. Per un progetto da 800'000 CHF il 2 ‰ corrisponde a circa CHF 1'600. Secondo la prassi del settore, il premio unico per un tipico progetto di casa unifamiliare (importo di costruzione da 800'000 a 1.2 mio. CHF) si situa tra CHF 600 e 2'500 – una tantum per l'intera durata dei lavori, non annualmente. La responsabilità civile del committente costa separatamente CHF 150–350 all'anno.

Quali rischi della fase di costruzione sono coperti?

In quanto polizza all-risk, sono coperti i danni materiali improvvisi e imprevisti all'opera: incidenti di cantiere (crollo, caduta), intemperie (tempesta, grandine, pressione della neve), incendio, vandalismo, furto di parti fissate stabilmente nonché danni d'acqua durante i lavori. Il furto di materiali stoccati sciolti è una copertura supplementare opzionale. Non sono coperti i danni all'edificio vicino o a cose di terzi nonché i danni alle persone di terzi – questi rientrano nella responsabilità civile del committente.

Opere di costruzione, responsabilità civile del committente o assicurazione fabbricati?

Tre prodotti, tre valori patrimoniali: l'assicurazione opere di costruzione (assicurazione cose, all-risk) protegge la propria opera durante la costruzione, dalla posa della prima pietra/scavo fino al collaudo più 12–24 mesi di copertura postuma. La responsabilità civile del committente (CHF 150–350/anno) copre le pretese di terzi. L'assicurazione fabbricati protegge l'edificio finito dopo il collaudo – in 19 cantoni sussiste l'obbligo cantonale. Un danno della gru al carport del vicino rientra nella responsabilità civile, il crollo del calcestruzzo in cantiere nella polizza opere di costruzione.

Dove è obbligatoria l'assicurazione per la durata dei lavori?

L'assicurazione per la durata dei lavori è una forma particolare dell'assicurazione fabbricati, che interviene solo durante la fase di costruzione e copre esclusivamente incendio ed elementi naturali (tempesta, grandine, inondazione, pressione della neve, valanghe, frane). A Berna (GVB) è obbligatoria a partire da CHF 25'000 di importo di costruzione, con due terzi del premio di base. Zurigo (GVZ) la richiede al momento della notifica del progetto di costruzione, San Gallo (GVSG) per ogni nuova costruzione e ristrutturazione. Vandalismo, furto e incidenti di cantiere non li copre.

Quanto dovrebbero essere alti la somma di copertura e la franchigia?

La somma assicurata si orienta ai costi di costruzione effettivi inclusa la prestazione propria più il 10 % di riserva – se assicurata troppo bassa, c'è il rischio di riduzione proporzionale a causa della clausola di sottoassicurazione. La franchigia per i danni materiali si situa tipicamente tra CHF 500 e 10'000. Una franchigia più alta, ad esempio CHF 5'000 invece di CHF 1'000, abbassa sensibilmente il premio, spesso del 20–30 %. Le spese di sgombero e smaltimento sono usualmente coassicurate fino al 10 % dell'importo di costruzione.

Cosa vale per i danni scoperti successivamente e per la negligenza grave?

La copertura termina con il collaudo o la consegna delle chiavi. I danni la cui causa risiede nella fase di costruzione ma che emergono solo dopo sono per lo più ancora coassicurati per 12–24 mesi tramite la clausola di copertura postuma – richiedere esplicitamente questa clausola (24 mesi). In caso di negligenza grave l'assicuratore può ridurre la prestazione (art. 14 cpv. 2 LCA), tuttavia le moderne polizze opere di costruzione vi rinunciano spesso esplicitamente. Il dolo resta in ogni caso escluso.